RISTRUTTURAZIONE

MANCATA COMUNICAZIONE ENEA-RISTRUTTURAZIONI

Con la Risoluzione 46/2019, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.

Pertanto nel caso in cui in termini siano scaduti, consigliamo comunque di predisporre anche tardivamente la comunicazione ENEA-ristrutturazioni (essendo un obbligo di legge) in modo tale da essere al riparo da qualsiasi futura sanzione.

ATTENZIONE: a differenza della comunicazione ENEA-ristrutturazioni, la comunicazione ENEA-ecobonus rimane requisito indispensabile ai fini dell'accesso alle detrazioni di cui al rigo E61.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Con la risposta all’istanza di interpello n. 150 del 21 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 3, Tuir, con particolare riguardo all’agevolazione spettante in caso di ristrutturazione con ampliamento di un edificio, confermando che – laddove non vi sia demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione dello stesso con aumento di volumetria – il bonus Irpef spetta, in quanto trattasi di intervento di “ristrutturazione edilizia” e non di “nuova costruzione” ma solo limitatamente alle spese riferibili alla parte di immobile esistente.
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