DETRAZIONI FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il contribuente deve dimostrare di provvedere al mantenimento dei familiari residenti all'estero. Le ricevute di invio di denaro all'estero possano essere equiparate agli assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria tale per cui gli altri familiari (rientranti tra quelli indicati nell'articolo 433 del Codice Civile) che ricevano tali somme possano essere considerati a carico del contribuente, anche se residente all'estero. I familiari devono obbligatoriamente possedere un codice fiscale in quanto tale dato è obbligatorio per il quadro Familiari a carico. Il contribuente, inoltre, deve dichiarare che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto. A riguardo, si fa presente che la Circolare n. 34/E del 2008 (punto 3.1) ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o “con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a Euro 2.840,51”. La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero Modello Reddito Persone Fisiche (Circolare n. 18/E del 2009).

FAMILIARI A CARICO

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