DIMISSIONI PRIVE DI VALORE SE FIRMATE DAL DIPENDENTE SOTTO STRESS

Con la recentissima pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 30126/18) viene sancito che nel caso in cui il lavoratore firmi le proprie dimissioni in uno stato di temporanea alterazione dell’equilibrio psichico tale stato è sufficiente per l’annullamento dell’atto di dimissioni senza che a tal fine sia necessaria l’esistenza di un conclamato stato di incapacità di intendere e di volere.

È sufficiente per far dichiarare annullare l’atto unilaterale di dimissioni che il dipendente abbia un notevole turbamento psichico che impedisca o riduca la capacità di percezione del lavoratore in ordine alle conseguenze che, sul piano occupazionale e del mantenimento familiare, possono derivare dalla decisione di privarsi del posto di lavoro.
Nel caso di specie nei primi due gradi di giudizio la domanda del lavoratore è stata rigettata essendo stato ritenuto che la dichiarazione di invalidità delle dimissioni presupponesse una totale esclusione della capacità psichica e volitiva.
La Corte di Cassazione ribalta le decisioni dei primi due gradi di giudizio stabilendo che non è necessaria una totale privazione della capacità intellettiva ma è sufficiente, ai fini della dichiarazione di invalidità dell’atto di dimissioni, un transitorio turbamento psichico che sia di ostacolo alla formazione di una volontà cosciente.
IRENE TESTAI

Corte Cassazione Lavoratore Dipendente Dimissioni

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