IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR IN SCADENZA IL 17/12

Il datore di lavoro al termine di ciascun esercizio provvede ai sensi dell'art. 2120 del c.c. ad accantonare in un apposito fondo il trattamento di fine rapporto (TFR). L'importo di tale accantonamento sarà calcolato in base alle retribuzioni corrisposte nel corso dell'esercizio e andrà a sommarsi al fondo preesistente.
In data 17/12/18 è in scadenza il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul trattamento di fine rapporto.
Com'è noto tale versamento è dovuto nel caso il TFR sia mantenuto in azienda. Il saldo è previsto in scadenza il 18/02/2019.
Irene Testai

Consulenti del Lavoro Irene Testai Commercialista Fucecchio Studio Commerciale Fucecchio Consulente del Lavoro Fucecchio Consulente del Lavoro Commercialista Diritto Del Lavoro Trattamento di Fine Rapporto TFR Imposta sostitutiva Accantonamento Azienda Art.2120 C.C.

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