NULLA LA RINUNCIA AL TFR PRIMA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La pronuncia fa applicazione del principio per cui il T.F.R. matura unicamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui la rinuncia allo stesso prima (anche di poco) della cessazione costituisce rinuncia a un diritto futuro, come tale nulla. Il caso esaminato è quello di un lavoratore che, in sede di transazione e in vista della successiva (venti giorni dopo) cessazione del rapporto, avrebbe rinunciato al T.F.R.(o meglio ai riflessi sul T.F.R. di altri istituti retributivi).

Ordinanza Corte di Cassazione n. 14510/2019

TFR

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