PROBLEMI APPLICATIVI SUL VECCHIO ARTICOLO 18

La sentenza n. 194/2018 ha modificato la disciplina delle tutele crescenti e potrà generare notevoli problemi applicativi.
Nei casi in cui spetta la tutela indennitaria i lavoratori che rientrano nell’applicazione delle tutele crescenti potrebbero ottenere un risarcimento maggiore dal momento che il giudice può operare entro il limite massimo delle 36 mensilità.

Si arriva a determinare una situazione del genere in conseguenza delle modifiche che il Decreto Dignità ha apportato al Decreto Legislativo n.23/2015 in merito all’innalzamento della soglia minima e della soglia massima portandole rispettivamente a 6 e 36 mesi. La sentenza della Consulta ha inoltre dichiarato illegittimo il criterio delle tutele crescenti in ragione dell’anzianità di servizio lasciando inalterato i valori minimi e massimi ma svincolandoli dall’anzianità in organico del dipendente e in tal modo ha lasciato ampio spazio al giudice.
Ulteriore problema da risolvere saranno gli effetti della decisione della Consulta sui giudizi non ancora passati in giudicato potendo arrivare ad una revisione degli esiti.

LORENZO TESTAI

Decreto dignità Decreto legislativo n.23/2015 Lorenzo Testai Fondazione Consulenti del lavoro Consulenti del Lavoro Commercialista Fucecchio Studio Commerciale Fucecchio Consulente del Lavoro Fucecchio Consulente del Lavoro Commercialista Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro www.lavoro.gov.it Art. 18 Aricolo 18 Contratto a Termine Consulta Giudice Sentenza 194/2018 tutele crescenti 36 mensilità 6 mensilità anzianità di servizio tutela indennitaria risarcimento Diritto Del Lavoro

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