730/2019

730/2019: COMPENSI AGLI SPORTIVI

Fiscalmente i compensi per i collaboratori e gli istruttori che operano nel mondo dello sport è disciplinato dagli articoli n. 67 e 69 del Dpr n. 917/1986.

Tali compensi eragoti dal associazioni sportive e società sportive sono redditi diversi purchè non rappresentino redditi di lavoro autonomo abituale o redditi di lavoro subordinato.

I principali elementi da considerare sono:

- sono redditi esenti e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino all'importo di 10.000 euro per il periodo di imposta.

- sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23% gli ulteriori compensi pari a € 20.658,28

- sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) per la parte eccedente € 30.658,28

BONUS MOBILI E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50%.

DETRAZIONI 2019 (730/2020)

La legge di Bilancio 2018 per i familiari a caricio e del 2019 per le ulteriori agevolazioni prevedono alcune novità sulle detrazioni a partire solo dal primo gennaio 2019: Detrazioni per familiari a carico Ecobonus Bonus ristrutturazioni Bonus per consolidamento e risparmio energetico Bonus Mobili Bonus Verde Abbonamenti servizi trasporto pubblico Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale Detrazione cani guida per non vedenti Credito d'imposta erogazioni liberali per interventi pubblici Sport bonus Rivalutazione terreni e partecipazioni Detrazioni per familiari a carico La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2019 il limite ordinario per essere considerati fiscalmente a carico (euro 2.840,51) è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni, per chi supera i 24 anni il limite rimane quello di euro 2.840,51. Ecobonus Proroga fino al 31 dicembre 2019 Bonus ristrutturazioni Prorogata al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione obbligatoria all'ENEA va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo, giorno di messa on line del sito. Bonus per consolidamento e risparmio energetico Proroga fino al 31 dicembre 2019. Bonus Mobili Proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione del 50% prevista per mobili ed elettrodomestici. Per gli acquisti effettuati nel 2019 per gli acquisti del 2019 e riferiti a lavori realizzati nel 2018, o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito dell'agevolazione. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Bonus Verde Proroga al 31 dicembre 2019 con i medesimi limiti previsti per il 2018. Abbonamenti servizi trasporto pubblico E' stata reintrodotta la detrazione per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione pari al 19% nel limite di spesa annuo di 250,00 euro è prevista a partire dal 1 gennaio 2018. In attesa di maggiori informazioni possiamo considerare i chiarimenti già espressi con la circolare dell'Agenzia delle entrate n.19/E del 7 marzo 2008, riferiti alla precedente detrazione che per molti anni non è stata prorogata. Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale Prevista, in alternativa al regime ordinario previsto per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF, l'applicazione del regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21% ai canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Detrazione cani guida per non vedenti Viene innalzato da 516,46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Credito d'imposta erogazioni liberali per interventi pubblici Introdotto un nuovo credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 01.01.2019, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (l'agevolazione spetta anche se le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi). Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui; Il credito può essere utilizzato in compensazione (senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi, non si applica neppure il limite generale di compensabilità di crediti di imposta pari a 700.000 euro determinato a decorrere dal 1° gennaio 2014) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali hanno l'obbligo di comunicare mensilmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; ulteriore obbligo consiste nel dare pubblica comunicazione sia dell'ammontare ricevuto che della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal Ministero. Sport bonus Introdotto anche un ulteriore credito d'imposta del 65% sempre a favore delle persone fisiche, enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d'impresa per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (l'agevolazione spetta anche se le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti sportivi). Il credito spetta: nei limiti del 20% del reddito imponibile (per i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui); è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione. Rivalutazione terreni e partecipazioni Prorogata nuovamente la possibilità di rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Le aliquote dell'imposta sostitutiva vengono aumentate e sono pari a: 11% per le partecipazioni che sono qualificate alla data del 1° gennaio 2019; 10% per le partecipazioni che alla data del 1° gennaio 2019 non sono qualificate; 10% per i terreni.

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI

Le detrazioni spettanti ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto.

Il rigo 137 del mod. 730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali) dato dall'importo del reddito complessivo aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca, costituisce il reddito di riferimento per la determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione ed altri redditi, familiari a carico, canoni di locazione ed ogni altra deduzione e/o detrazione commisurata al reddito complessivo.

La detrazione decresce con l'aumentare del reddito complessivo, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo supera Euro 55.000,00.

DETRAZIONI PER I TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
L'art. 13, comma 1, del TUIR prevede una detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune tipologie di redditi assimilati tra i quali i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili, le borse di studio e gli assegni di formazione aziendale, i compensi dei soci lavoratori nelle cooperative, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche complementari.

Le detrazioni vanno rapportate al numero di giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente (compresi i trattamenti pensionistici) soggetti a tassazione, a fronte del quale è concessa una detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive, eccetera (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Si ricorda che anche il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca va sommato al reddito complessivo per la determinazione delle detrazioni di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, ai contribuenti con familiari a carico spettano delle detrazioni dall'imposta lorda.

In particolare, tali detrazioni sono previste per i seguenti familiari:

- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;

in base all'art. 1 comma 20 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 il termine "coniuge" si riferisce anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;

- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);

- gli altri familiari, così come definiti dall'art. 433 del Codice Civile ovvero il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.

ORDINE DA SEGUIRE

L'articolo 12 del TUIR stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del Codice Civile, da considerare “a carico” in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore ad Euro 2.840,51, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell'ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lett. d).

Per esempio, in un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice e figlio lavoratore, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli "altri familiari".

L'ordine delineato nell'art. 12, tuttavia, potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano “a carico”, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari (Circolare n. 17/E del 2015. Per cui, tornando all'esempio di cui sopra, le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. Risoluzione n. 461/E del 2008 o avesse un reddito inferiore al figlio tale da impedirle di poter fruire delle detrazioni per il coniuge.

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