Enea

COMUNICAZIONE ENEA-RISTRUTTURAZIONI OBBLIGATORIA

La Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017), per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio / bonus elettrodomestici (righi E41-E43 ed E57 del 730) ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sugli interventi ultimati nell'anno 2018 e successivi, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) (righi E61-E62 del 730).
ATTENZIONE: in assenza dell'invio della comunicazione ENEA-ristrutturazioni quando obbligatoria, non è al momento prevista alcuna sanzione.

DETRAZIONE STUFA A LEGNA, STUFA A PALLET, CAMINETTO E CONDIZIONATORI

L'acquisto della stufa a pellet oppure a legna (anche caminetto) e del condizionatore con pompa di calore, rientra tra gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 36-50%. L'art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione del 50% per gli interventi che comportano una maggiore efficienza energetica. E' pertanto necessario certificare anche mediante la scheda di produzione le caratteristiche tecniche che migliorano le prestazioni termiche dell'immobile.

MANCATA COMUNICAZIONE ENEA-RISTRUTTURAZIONI

Con la Risoluzione 46/2019, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16.

Pertanto nel caso in cui in termini siano scaduti, consigliamo comunque di predisporre anche tardivamente la comunicazione ENEA-ristrutturazioni (essendo un obbligo di legge) in modo tale da essere al riparo da qualsiasi futura sanzione.

ATTENZIONE: a differenza della comunicazione ENEA-ristrutturazioni, la comunicazione ENEA-ecobonus rimane requisito indispensabile ai fini dell'accesso alle detrazioni di cui al rigo E61.

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